
Se arriva un figlio, la professionista avrà la possibilità di ricevere l’indennità di maternità pur continuando a lavorare (non scatta, cioè, l’astensione obbligatoria). Mentre in caso di malattia o infortunio, su richiesta dell’interessato, si potrà sospendere la prestazione, salvo che venga meno l’interesse del committente.
Si estendono le tutele per le partite Iva e diventano abusive le clausole che concordano termini per “saldare” il pagamento superiori a 60 giorni dalla consegna al cliente della fattura.
SPESE DEDUCIBILI
Vengono rafforzate le deduzioni delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. In particolare, diventano interamente deducibili entro un tetto annuo di 100 mila euro i costi per master, corsi e convegni (escluse le spese per vitto e alloggio) ed entro 5mila euro annui le spese per servizi personalizzati di politica attiva organizzati dai centri per l’impiego. Deducibili, infine, anche i costi per l’assicurazione contro il mancato pagamento delle prestazioni effettuate.
PROFESSIONISTI IN RETE
Tra le novità previste dal provvedimento anche la possibilità per i liberi professionisti di aggregarsi in “reti, consorzi o forme associate”, anche temporanee, per accedere ai bandi di gara (e concorrere così, con meno vincoli, all’assegnazione di incarichi e appalti privati). Vengono poi riconosciuti i diritti di utilizzazione economica in caso di invenzioni (salvo che l’attività inventiva sia già prevista come oggetto del contratto).
Il Disegno di legge delega poi il Governo a individuare gli “atti pubblici” da devolvere alle professioni ordinistiche, attraverso il riconoscimento del loro ruolo sussidiario (e di terzietà) e, inoltre, a semplificare gli adempimenti su salute e sicurezza negli studi quando sono simili alle abitazioni.
VIENE DEFINITO (ED E’ LA PRIMA VOLTA IN ITALIA) LO SMART WORKING
Il testo varato dal Senato incoraggia il lavoro agile definendolo come un lavoro per obiettivi, grazie all’impiego delle tecnologie digitali, rinviando all’accordo diretto tra datore di lavoro e lavoratore la individuazione delle modalità specifiche. In particolare, nell’accordo andranno indicati i tempi di riposo del lavoratore, ma anche le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e le forme di recesso.