Canone Rai, il mancato addebito in bolletta non significa esenzione
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Canone Rai, il mancato addebito in bolletta non significa esenzione

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Pubblicato il 18 Ottobre 2016

radio-televisione-italianaCanone Rai, chiusura di partita. E come spesso accade, la sorpresa arriva alla fine. Che fare se nella bolletta dell’energia elettrica non ci è stato addebitato? A più di un contribuente, infatti, è successo che l’addebito non sia stato calcolato, ma questo non significa (esclusi ovviamente coloro che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva) che si sia esentati dal pagamento. Anzi – avverte Adiconsum, l’associazione dei consumatori promossa dalla Cisl – chi non ha ancora ricevuto l’addebito nella bolletta della luce deve pagarlo in unica soluzione entro il 31 ottobre con modello F24, utilizzando i codici tributo “TVRI – Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato”, oppure “TVNA – Canone per nuovo abbonamento TV uso privato”. Nella compilazione del modello F24 il codice tributo va segnato nella sezione “Erario”, esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” 2016”.

DECINE DI SEGNALAZIONI AD ADICONSUM

Sono diverse – scrive Adiconsum in una nota – le segnalazioni che abbiamo ricevuto con richieste di chiarimento su come comportarsi. Il rischio è che se non si paga entro fine mese siano addebitate sovrattasse.
Il ministero dello Sviluppo economico ha in effetti stabilito che nei casi di tardività non imputabili all’utente non si proceda all’applicazione delle sanzioni e interessi a suo carico, ma non ha ancora chiarito, quali siano le cause non imputabili al contribuente.

MA CHI DEVE PAGARE?

Adiconsum segnala il dettaglio di coloro che detenendo un apparecchio televisivo sono tenuti alla pagamento del canone entro il 31 ottobre (o tutti i 100 € in unica soluzione o una quota residua del canone).

  1. Chi non ha ancora ricevuto il canone in bolletta. Se nessun componente della famiglia anagrafica ha ancora ricevuto il canone in bolletta e si detiene un televisore, deve provvedere al pagamento, in unica soluzione, di tutti i 100 euro, entro il 31 ottobre.
  2. Quando nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale:
    a) case multifamiliari dove c’è un solo contatore e abitano più famiglie (genitori e figli sposati oppure fratelli vari). In questo caso la famiglia titolare di contratto elettrico paga mediante bolletta, le altre famiglie versano il canone, se dovuto, mediante modello F24;
    b) gli inquilini che risiedono in una casa in affitto e l’utenza elettrica risulta ancora intestata al proprietario. Ricordiamo che gli inquilini devono pagare il canone anche se la tv è del proprietario dell’appartamento. Conta, infatti, la detenzione dell’apparecchio tv, non la proprietà;
    c) bidelli che vivono nelle scuole; Portieri che risiedono nella casa data a disposizione dal condominio, titolare dell’utenza elettrica;
    d) figli che abitano nella seconda casa dei genitori e hanno lì la residenza, ma la luce è intestata ad uno dei genitori. I figli, avendo la residenza anagrafica nella seconda casa dei genitori, costituiscono un’autonoma famiglia anagrafica e sono, quindi, tenuti al pagamento del canone. Ma essendo la luce intestata ai genitori, devono pagare in unica soluzione.