La tregua climatica prevista dai servizi meteo non cancella i rischi per chi dovrà presto tornare a lavorare sotto il sole.
Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, Regione Lombardia ha emanato un’ordinanza con la quale ha normato lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole, vietandone di fatto, con particolare riferimento ai settori agricolo ed edile, lo svolgimento dalle ore 12,30 alle ore 16 durante le giornate in cui la mappa riportata sul sito www.worklimate.it segnali un livello di rischio “alto”.
Recependo le direttiva regionale, così come le linee guide promosse dalla Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di ATS Brescia , sindacati e imprese agricole facenti parte dell’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT) – firmatarie del contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti – hanno definito una serie di strumenti e soluzioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore e a salvaguardia dell’attività agricola provinciale nel suo complesso.
In attesa della circolare Inps che andrà a stabilire tempi e modalità di accesso alla Cassa Integrazione Salari Operai Agricoli (CISOA) relativamente alla sospensione del lavoro a causa dell’emergenza caldo, Fai CISL, Flai Cgil, Uila Uil, Confagricoltura, Coldiretti e Cia hanno sottoscritto uno specifico accordo.
L’intesa prevede:
- la possibilità per le aziende agricole bresciane, limitatamente ai giorni nei quali trova attuazione l’ordinanza, di distribuire diversamente l’orario di lavoro durante la giornata, evitando quindi che i dipendenti siano esposti al sole nelle ore più calde e quando viene fatto divieto di attività all’aperto;
- l’estensione, per favorire ulteriormente tale distribuzione, della fascia all’interno della quale rientra il lavoro ordinario e non scatta lo straordinario notturno, con l’anticipo di due ore al mattino – dalle 6 alle 4 – e il posticipo di due la sera – dalle 22 alle 24;
- la facoltà per la lavoratrice o il lavoratore di optare, qualora lo volesse, per la compensazione delle ore di attività non prestata con l’utilizzo delle ferie accantonate;
- una finestra di quattro mesi, a decorrere dall’effettiva sospensione, per il recupero delle ore non lavorate (in deroga a quanto previsto dal contratto provinciale, che già prevede tale possibilità ma entro i quindici giorni successivi all’interruzione dell’attività; rimane invece confermato il limite del recupero fissato in due ore giornaliere).