
Ed è una data importante, perché la Direttiva va a modificare gli articoli del Codice del Consumo relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali (come le vendita porta a porta) e ai contratti a distanza (per telefono e internet), forme di vendita dietro le quali si nascondono spesso amare sorprese per i consumatori.
Ecco in sintesi le novità della Direttiva.
Fase precontrattuale
Dal 14 giugno scatta l’obbligo per i professionisti di fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili sul contratto, compresi l’esistenza della garanzia legale e un modello tipo per esercitare il diritto di recesso.
Diritto di recesso
Passa da 10 a 14 giorni
- entro 14 giorni, il professionista deve rimborsare il consumatore
- entro 14 giorni, il consumatore deve restituire il bene (le spese di spedizione sono a suo carico)
Il diritto di recesso diventa di 1 anno e 14 giorni per omessa informazione al consumatore delle modalità per esercitarlo sul diritto di recesso (compilazione di modello tipo oppure di una dichiarazione in cui si esprima in maniera esplicita la propria volontà di recedere).
Restituzione del bene
Il consumatore può restituire il bene deteriorato, ma risponde della diminuzione di valore dello stesso.
Nel caso di spedizione del bene, il professionista risponde di perdita e di danneggiamento fino a quando il consumatore non entra in possesso del bene. A questo punto il rischio si trasferisce al consumatore a meno che egli non abbia scelto un vettore diverso da quello del professionista.
Pagamento con carte e linee telefoniche dedicate al consumatore
Vige il divieto di spese aggiuntive
Contratti conclusi via telefono
Perché siano effettivamente validi, è necessaria la firma del consumatore.