Dal prossimo anno non sarà più sufficiente una telefonata per sottoscrivere un contratto di fornitura di luce e gas: le aziende dovranno garantire la trasmissione di tutte le informazioni in forma scritta. È una delle più importanti novità di quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) in vigore dal primo gennaio 2025.
Nuove regole che fanno riferimento alle disposizioni del Codice del Consumo aggiornate dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022.
Le nuove disposizioni puntano a creare un rapporto più equilibrato tra clienti e fornitori, promuovendo decisioni consapevoli e rafforzando la fiducia in un settore importante come quello energetico.
Di seguito il dettaglio delle novità in una nota di Giovanni Punzi, presidente di Adiconsum Brescia, l’associazione dei consumatori promossa dalla CISL che è a disposizione per affrontare eventuali problemi e fornire chiarimenti.
Gli sportelli Adiconsum sono a Brescia nella sede CISL in via Altipiano d’Asiago, 3 (lunedì, martedì e giovedì: 15 – 17; mercoledì: 10 – 12 | 15 -17; venerdì: 16 – 17), a Manerbio in piazza Cesare Battisti, 11 (giovedì: 15,30 – 17,30) e a Darfo in via Lorenzetti, 15 (9 – 11,30)
1 gennaio 2025 – Nuove regole per i contratti luce e gas
Dal primo gennaio 2025 entreranno in vigore le nuove regole stabilite da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per la stipula dei nuovi contratti di energia elettrica e gas, al fine di offrire maggiori garanzie e trasparenza, in particolare per i contratti firmati fuori dai locali commerciali o quelli stipulati telefonicamente.
Recependo le osservazioni delle Associazioni dei Consumatori, Arera ha previsto l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela, che rappresentano un segno della crescita di attenzione verso i clienti in quanto il venditore è obbligato nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza di fornire ai clienti domestici, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole come: comunicazione inviata per posta, e-mail, internet (comunicando l’avvenuta pubblicazione per sms o altra notifica), in grado di riportare data e ora della comunicazione.
Per i contratti via telefono (teleselling), inoltre, sarà necessario che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile.
Nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore (“porta a porta”) presso l’abitazione di un cliente domestico oppure di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale il diritto di ripensamento viene poi esteso da 14 a 30 giorni.
Un’importante cambiamento riguarda anche le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali, come variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi. Queste dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura, quali ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali. Inoltre, nel caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione della comunicazione deve coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione.
Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.
Altro recepimento importantissimo, chiesto dalle Associazioni dei consumatori è che nel caso di controversie legate all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, grava sul venditore l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti.
Infine a tutela del consumatore ribadita la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con riferimento ai servizi telemarketing e teleselling (call center telefonici) affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.