
IL DETTAGLIO DEL PROVVEDIMENTO
18.000 ingressi per lavoratori stagionale da impiegare nei settori agricolo e turistico-alberghiero riservate ai lavoratori ad alle lavoratrici provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina (di cui 2.000 riservate a lavoratori che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale).
Inoltre sono previsti
- 2.400 ingressi per lavoratori non comunitari autonomi
- 500 ingressi per lavoratori non comunitari subordinati non stagionali, che abbiano completato nel loro Paese di origine programmi di formazione ed istruzione
- 100 ingressi per lavoratori non comunitari subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana (per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
I restanti 9.850 ingressi invece, sono riservati dal predetto decreto alle “conversioni” di:
- 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato;
- 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato;
- 800 permessi di soggiorno UE rilasciati a cittadini di paesi terzi da altro stato membro dell’UE in permessi per lavoro subordinato;
- 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo;
- 100 permessi di soggiorno UE rilasciati a cittadini di paesi terzi da altro stato membro dell’UE in permessi per lavoro autonomo.