
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO
Nelle motivazioni della sentenza si legge che i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia “devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore”. Per il Tribunale, infatti, l’intento del legislatore è quello di favorire la concorrenza piena nel mercato della telefonia eliminando i costi correlati al recesso operato dall’utente, parte debole del rapporto.
“Il costo di disattivazione o di migrazione, posto che in quest’ultimo caso si ha un passaggio dell’utente ad altro operatore, di per sé non può giustificarsi perché si finirebbe per rendere oneroso il recesso, che invece la legge ha voluto gratuito”.
CONTESTARE I COSTI DI DISATTIVAZIONE
Alla luce di questa sentenza è dunque possibile contestare i “costi di disattivazione” – spiegano allo sportello Adiconsum – e tutti coloro che dovrebbero trovarsi in bolletta simili addebiti possono aprire un contenzioso nei confronti delle società telefoniche”.