
LA REGOLA GENERALE
In caso di cancellazione del volo – spiega Adiconsum, l’associazione dei consumatori promossa dalla Cisl – la compagnia aerea ha l’obbligo di fornire al passeggero la scelta tra:
- rimborso entro 7 giorni del prezzo del biglietto;
- imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale con partenza il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di trasporto comparabili e secondo la disponibilità dei posti.
RIMBORSI: SI, MA…
Al passeggero il cui volo sia stato cancellato spettano inoltre assistenza e compensazione pecuniaria, alle stesse condizioni previste per il caso di over booking.
La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo con preavviso:
- di almeno 2 settimane;
- compreso tra 2 settimane e 7 giorni , e gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore a 2 ore e con ritardo sull’arrivo non superiore a 4 ore rispetto all’orario previsto per il volo cancellato;
- inferiore a 7 giorni, e gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore ad 1 ora e con ritardo sull’arrivo non superiore alle 2 ore rispetto all’orario previsto per il volo cancellato.
CIRCOSTANZE ECCEZIONALI, NIENTE COMPENSAZIONE
La compensazione pecuniaria non è inoltre dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (avverse condizioni meteorologiche, allarmi per sicurezza, scioperi, ecc.) che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
A CHI CHIEDERE L’INDENNIZZO?
Infine, è importante sapere a chi rivolgersi per ottenere l’indennizzo: la richiesta va indirizzata allo stesso soggetto da cui si è acquistato il biglietto, che sia la compagnia aerea, una agenzia di viaggi, un intermediario web o un tour operator.