
ISEE NON SUPERIORE A 25.000 EURO
Il bonus viene riconosciuto solo ai nuclei familiari che hanno dichiarato un ISEE di valore non superiore ai 25.000 euro annui. In questo caso l’assegno è corrisposto in rate mensili di 80 euro per figlio a decorrere dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore e viene erogato fino al compimento del terzo anno del bambino.
Per i nuclei familiari più poveri, cioè che dichiarano un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo viene raddoppiato e l’assegno sale a 160 euro al mese per figlio.
CHI PUÒ FARE DOMANDA?
La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari ovvero che siano cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo nell’Unione europea. Il genitore richiedente, al momento della domanda, deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno.
RICHIESTE ALL’INPS PER VIA TELEMATICA
La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica e deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 10 gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile: per questi casi il termine ultimo per presentare la domanda è il 27 luglio 2015.
Per le domande di assegno presentate invece oltre i 90 giorni – e per quelle interessate dal periodo transitorio, presentate oltre il 27 luglio 2015 – l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda