Dall’inizio di giugno l’ANOLF di Brescia, lo sportello per i lavoratori cittadini stranieri della CISL, riceve visite e telefonate sempre più frequenti dalle imprese, dai consulenti del lavoro, da varie amministrazioni, da cittadini italiani e stranieri smarriti dai nuovi adempimenti della Legge Bossi-Fini, di cui faticano a comprendere il senso e le modalità.
Dal 31 maggio scorso, infatti, è entrato in funzione lo Sportello Unico della Prefettura di Brescia: da ora in poi tutti i datori di lavoro di cittadini stranieri vi dovranno inviare, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il contratto di soggiorno previsto dal Regolamento di attuazione della Legge sull’immigrazione. La norma non prevede eccezioni: a tutti i contratti di lavoro, nuovi o già in corso, si dovrà abbinare un Contratto di soggiorno.
Numerose e gravi sono le implicazioni della nuova normativa, sia per il lavoratore straniero che per il datore di lavoro. Basteranno come esempio tre sole questioni destinate a creare problemi a non finire:
- Il Contratto di soggiorno va sottoscritto ad ogni nuovo rapporto di lavoro, anche se quest’ultimo dura pochi giorni: un interinale straniero che firma 20 contratti di lavoro all’anno dovrà quindi compilare coi suoi datori 20 Contratti di soggiorno, da inviare di volta in volta allo Sportello Unico;
- al rinnovo del permesso di soggiorno tutti i lavoratori stranieri dovranno esibire copia del Contratto di soggiorno e della ricevuta di ritorno che ne dimostra l’avvenuto invio allo Sportello Unico, autenticata dal datore di lavoro. Il Contratto di soggiorno consta di 4 pagine per un totale di 146 campi da riempire: si può immaginare l’entità dell’onere burocratico supplementare nel caso di un’impresa – che abbia assunto, per esempio, 100 cittadini stranieri; nel Contratto di soggiorno il datore di lavoro è obbligato a garantire per iscritto che il lavoratore straniero dispone di un alloggio “conforme ai parametri di legge”. Ciò significa che un pensionato, per esempio, che avesse alle proprie dipendenze una collaboratrice familiare straniera non convivente, dovrà rispondere penalmente di quanto affermato in merito all’abitazione della colf.
Si è di fronte ad una complessità ingestibile che penalizza non soltanto i cittadini lavoratori stranieri ma che complica a dismisura le incombenze dei datori di lavoro e coinvolge in aspetti burocratico amministrativi sempre più intricati anche persone anziane che si avvalgono della collaborazione di lavoratori immigrati per l’assistenza e l’aiuto domestico.
L’ANOLF CISL di Brescia è a disposizione di tutti per affrontare e risolvere i problemi applicativi di una legge che ancora una volta la CISL denuncia come normativa iniqua e discriminante. Gli uffici dell’ANOLF CISL sono aperti al lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 e il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 11.30.