Molestie e violenza nei luoghi di lavoro, in vigore la Convenzione ILO 190
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Molestie e violenza nei luoghi di lavoro, in vigore la Convenzione ILO 190

Per una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell’essere umano

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Pubblicato il 6 Novembre 2022

Dal 29 ottobre è entrata definitivamente in vigore in Italia la Convenzione sulla violenza e sulle molestie approvata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro il 21 giugno 2019 a Ginevra e ratificata da ben 187 Paesi.

La Convenzione riconosce “il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere” e si propone di fissare elevati standard comuni allo scopo di affermare “una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell’essere umano”. Obiettivi perseguiti attraverso una politica di “tolleranza zero” nei confronti della violenza e delle molestie, rivolta tanto alla prevenzione quanto al contrasto delle condotte moleste nei luoghi di lavoro.

La Convenzione si applica ad ogni settore, sia privato che pubblico, ad ogni economia, tanto formale quanto informale, nonché ad ogni lavoratore e lavoratrice indipendentemente dallo status contrattuale.

Tra le linee di azione della convenzione la prevenzione ha un ruolo primario, demandata principalmente alle parti sociali, in particolare alla contrattazione collettiva declinata attraverso gli strumenti della formazione, del coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici e di una più approfondita valutazione preventiva dei rischi, anche attraverso l’adozione di specifiche misure che garantiscano una protezione più efficace a favore delle potenziali vittime o categorie di vittime.

Di particolare rilevanza l’applicazione dei meccanismi di ricorso e di risarcimento, la previsione del diritto a favore delle vittime di abbandonare il posto di lavoro in caso di serio pericolo senza poter essere oggetto di conseguenze pregiudizievoli, oltre al ruolo nodale riconosciuto agli ispettorati del lavoro nel contrasto delle violenze e delle molestie, anche attraverso l’adozione di misure immediatamente esecutive quali l’interruzione dell’attività lavorativa.