
La vecchia norma, infatti, determinava l’obbligo di pagamento in base all’altitudine del Comune e non del terreno soggetto ad imposta.
Ora questo criterio viene superato – spiega il Caf Cisl – e l’IMU sui terreni agricoli o non coltivati si paga in base alla classificazione ISTAT del Comune, che distingue tra:
- completamente montani (esenti)
- parzialmente montani (esenzione solo per i terreni di agricoltori diretti e imprenditori agricoli professionali)
- non montani (nessuna esenzione)
I Comuni montani nei quali scatta l’esenzione sono 3500, mentre quelli parzialmente montani sono circa 652.
L’aliquota da applicare è quella deliberata dal Comune; in assenza del provvedimento si applica l’aliquota standard pari allo 0,76 x mille.