NUOVI ADEMPIMENTI PER ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI/CESSAZIONI LAVORO DOMESTICO

Dal 01/04/2011 è entrato in vigore l’utilizzo esclusivo del canale  telematico (vedi circolare Inps n.49 del 11/03/2011). Le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione devono avvenire attraverso i seguenti canali:

  • WEB – direttamente dal cittadino tramite PIN consultando il portale INPS;
  • Numero verde 803.164 – contact center;
  • Tramite intermediari (associazioni sindacali abilitate – consulenti e liberi professionisti)

Assunzione:
deve essere comunicata entro le 24 ore del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro;

Trasformazione:
per norma deve essere comunicata entro 5 giorni dall’evento (il programma INPS attualmente gestisce l’inserimento della variazione il giorno stesso della decorrenza oppure anticipando di massimo dieci giorni)

Cessazione:
deve essere comunicata:

  • in caso di DECESSO del Datore di Lavoro lo stesso giorno, in quanto l’INPS automaticamente chiude il rapporto di lavoro;
  • entro 5 GIORNI in caso di Licenziamento da parte del Datore di Lavoro o Dimissioni da parte della Lavoratrice

Nel caso di omessa o ritardata presentazione di comunicazione sono previste sanzioni amministrative  da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore.

Dopo l’inserimento della comunicazione sarà possibile stampare una ricevuta, sulla quale sono riportati tutti i dati inseriti e il numero attribuito dall’Inps quale codice del rapporto di lavoro.

NUOVE MODALITÀ PER VERSAMENTI CONTRIBUTI

Dal 1° aprile 2011 i contributi dovranno essere versati esclusivamente secondo le seguenti modalità:

  • Rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “reti amiche” presso:
  • tabaccherie che aderiscono al circuito e che espongono il solo “Servizi Inps”
  • sportelli bancari Unicredit (in contanti o con addebito c/c bancario per i correntisti)
  • tramite sito Internet Unicredit per i clienti titolari del servizio Banca on.line
  • online sul sito internet www.inps.it utilizzando la carta di credito
  • telefonando al Contact Center numero verde 803.164 – utilizzando la carta di credito
  • utilizzando il bollettino MAV – che verrà spedito da parte dell’Inps.

Nel caso si rendesse necessaria una rettifica dell’importo da versare, per intervenute modifiche, è possibile ottenere l’immediata generazione di un altro MAV con importo conforme alle variazioni richieste, collegandosi al sito Internet www.inps.it – sezione servizi online – tipologia utente – cittadino – pagamento contributi lavori domestici (questa proceduta è in vigore dal 28/3/11 e consente anche la generazione e stampa di MAV relativi a trimestri precedenti).

DOCUMENTI NECESSARI PER ASSUMERE UNA PERSONA

Il datore di lavoro per instaurare un rapporto di lavoro corretto deve visionare e farsi rilasciare in fotocopia i seguenti documenti:

  • permesso soggiorno, in caso di lavoratore extra-comunitario. Se fosse in rinnovo sono necessari i cedolini comprovanti l’avvenuta richiesta di rinnovo
  • carta d’identità o passaporto
  • codice fiscale

RETRIBUZIONE

La tredicesima mensilità deve essere pagata in occasione del Natale e il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l’erogazione de un anticipo del TFR, l’art.40 del CCNL prevede che, su richiesta del lavoratore, possa essere erogato il 70% del maturato  e per non più di una volta l’anno. La legge di stabilità L.190/2014 art.1 – coma 26  esclude il/la lavoratore/trice domestico  dal percepire il TFR mensilmente in busta paga.

FERIE

L’art.18 del CCNL Lavoro Domestico prevede che il/la lavoratore/trice abbia diritto ad un mese di ferie per un anno lavorato. Il diritto al godimento è irrinunciabile. E’ possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.

Il/la lavoratore/trice ha diritto di godere di tutte le festività previste dal CCNL: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e il Santo Patrono. Qualora  al/alla lavoratore/trice venisse richiesto di lavorare, ha diritto alla retribuzione del giorno più la maggiorazione del 60%, oltre alla festività. Se le festività cadono in domenica, vanno pagate in aggiunta alla retribuzione ordinaria del mese.

In caso di rapporto di lavoro con convivenza a tempo pieno, il/la lavoratore/trice ha diritto al riposo domenicale (24 ore) e ad un’altra mezza giornata infrasettimanale (12 ore) da concordare all’atto dell’assunzione.

Nel caso il/la lavoratore/trice avesse usufruito di tutte le ferie maturate, il datore di lavoro puo’ concedere, su richiesta della lavoratrice, un periodo di permessi non retribuiti; è utile che tale aspettativa venga formalizzata in forma scritta quale giustifica del periodo in cui i contributi Inps non verranno versati.

È UTILE SAPERE CHE…

  • Dal 15/11/2011, per i lavoratori extra-comunitari, non è più necessario inviare la comunicazione di assunzione alla prefettura di competenza con il Contratto di Soggiorno modello Q (vedi circolare del Ministero del Lavoro n.4773 del 28 novembre 2011). Le informazioni che si comunicavano alla Prefettura di competenza nel Contratto di Soggiorno modello Q ad oggi vengono riportate nella comunicazione DI ASSUNZIONE FATTA all’INPS, CHE DIVENTA L’UNICO ENTE AL QUALE COMUNICARE L’ASSUNZIONE.
  • Se il rapporto di lavoro prevede la convivenza o l’ospitalità è necessario comunicare l’assunzione di stranieri alla Questura e all’Autorità di Pubblica Sicurezza (solo se il rapporto di lavoro è fuori Brescia) entro 48 ore tramite Raccomandata A/R.
  • Dal 1/07/2010 è operativa la CASSA COLF, la cassa di assistenza per la gestione dei trattamenti sanitari integrativi, in ottemperanza a quanto stabilito dal CCNL.

Il costo della Cassa Colf è pari a € 0,03 ogni ora di lavoro dichiarata di cui €0,02 a carico del Datore di Lavoro e € 0,01 a carico del/la lavoratore/trice – da versare unitamente ai contributi Inps ogni tre mesi, evidenziando l’importo con Cod F2.

Per ulteriori informazioni vedi sezione Cas.Sa Colf

  • Nelle buste paga relative al rapporto di lavoro domestico vengono applicate le sole trattenute previdenziali e NON quelle fiscali in quanto il Datore di Lavoro è solo un sostituto previdenziale e NON fiscale. Il/la lavoratore/trice dovranno verificare se, in base al reddito percepito, presentare o meno la dichiarazione